Entro il prossimo 30 giugno le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche dovranno adempiere all’obbligo di trasparenza in riferimento ai “Contributi pubblici ricevuti” nel corso dell’anno 2025.

CONTRIBUTI PUBBLICI DA PUBBLICARE
Sono da considerare “contributi” :


- Contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
- Sovvenzioni;
- Sussidi;
- Vantaggi.

Si precisa che:
- non sono considerati contributi e pertanto non soggetti a pubblicazione, gli importi percepiti dagli enti pubblici con i quali vi sono in essere “Concessioni di utilizzo impianti” con corrispettivo da parte dell’ente stesso.
- Rientrano invece i contributi ricevuti a fronte di una specifica attività (organizzazione di un torneo, attività sportiva specifica).

Il Comma 127 specifica che l’obbligo di pubblicazione sorge se i contributi ricevuti nell’anno di riferimento, ossia il 2025 inteso come anno solare (anche per i soggetti che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare), siano superiori ad euro 10.000. Si precisa inoltre che vanno pubblicati i contributi “effettivamente erogati”, anche se deliberati in anni precedenti ma incassati nel corso del 2025. L’importo di euro 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Pertanto, se gli importi percepiti, in totale, superano i 10.000 euro ma si riferiscono a diverse erogazioni, gli importi vanno pubblicati.

COME PUBBLICARE?

Associazioni sportive dilettantistiche

La pubblicazione deve avvenire sui propri siti internet, dove si consiglia una sezione specifica “trasparenza”, In mancanza del sito internet, la stessa può essere sostituita dalla pagina social della associazione sportiva.

Società sportive dilettantistiche

Le società sportive dovranno inserire l’informazione nella Nota Integrativa al bilancio d’esercizio, in una specifica sezione.

COSA RISCHIA CHI NON PUBBLICA?

L’inosservanza di tali obblighi comporta il pagamento di un importo pari all’1% di quanto percepito con un minimo di euro 2.000,00, nonché la sanzione accessoria per il mancato adempimento dell’obbligo di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione, senza il pagamento delle sanzioni e la pubblicazione, si applicherà la sanzione della restituzione integrale del beneficio agli enti pubblici che hanno erogato il contributo.

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